Art. 7.

      1. I locali pubblici con capienza superiore a 500 persone devono disporre l'allestimento di locali adibiti a fornire interventi di primo soccorso e di spazi atti a consentire ai clienti di abbassare il livello di stress fisico e acustico nonché di recuperare la concentrazione per porsi alla guida dei veicoli all'uscita dei locali stessi.